FAQ

Questa sezione rappresenta una raccolta delle domande pervenute

da parte delle imprese durante i webinar

INFORMAZIONE TARIFFARIA VINCOLANTE - ITV

Attraverso il Sito di ADM - Sezione ITV sono reperibili tutte le informazioni riguardanti le ITV

https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/classificazione-delle-merci/informazioni-tariffarie-vincolanti-itv

L’ITV è valida solo in UE? Si

La ITV può avere effetti retroattivi? No

In caso di revoca della ITV, come si viene avvisati? Formalmente da parte dell’Agenzia delle Dogane: ciò vuol dire che si riceverà una vera e propria notifica (raccomandata, PEC o altro).

Quali sono tempi e costi per ottenere una ITV? Le ITV sono rilasciate il prima possibile e comunque entro 120 giorni dalla data di accettazione dell’istanza o, comunque, dal momento in cui all’autorità doganale vengono messi a disposizione tutti gli elementi utili per pervenire alla decisione. Qualora gli elementi richiedessero un’attività di analisi più complessa, il termine può essere prorogato fino ad ulteriori 30 giorni.

Non sono previsti costi a carico dell’azienda richiedente.

Dove si consultano le ITV? Nel Database della Commissione UE:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/ebti/ebti_consultation.jsp

CLASSIFICA DOGANALE – EXPORT CONTROL – DUAL USE

Cosa succede giuridicamente parlando, se si usa una voce doganale meno specifica rispetto ad una più specifica?

È sbagliato, la merce deve essere classificata secondo le regole di origine che abbiamo illustrato nei nostri webinar. Le conseguenze cambiano molto a seconda che si tratti di esportazione o importazione ma soprattutto una voce “sbagliata” (lo sottolineiamo, utilizzare una voce più specifica è obbligatorio) può portare all’utilizzo di Regole di Origine errate, all’esportazione di prodotti vietati (ad es. verso la Russia), ad identificare prodotti - che se correttamente classificati sarebbero assoggettati a particolari adempimenti - come prodotti di libero commercio.

Commercializzo ed esporto prodotti chimici composti da più sostanze/miscele.

Mi trovo in difficoltà quando devo andare ad identificare HS code. Lo scelgo in base ai componenti chimici principali che compongono il prodotto o in base al suo utilizzo?

(es: detergente per superfici composto da sostanze acide)

La classificazione dipende dalle regole riportate in ogni sezione e capitolo del codice HS oltre che dalla semplice descrizione fornita dallo stesso codice.

Inoltre, è opportuno consultare anche le note esplicative del codice HS e NC, oltre che verificare l’esistenza di eventuali ITV.

In ogni caso, la classificazione dei prodotti chimici costituisce uno degli scogli maggiori in materia di classificazione dei prodotti: la WCO ha rilevato, a seguito di un esame svolto a campione su milioni di dichiarazioni doganali in tutto il mondo, che gli errori di classificazione, nell’ambito della chimica, sono presenti nel 90% delle dichiarazioni doganali.

Per classificare correttamente un prodotto, si deve far riferimento alla prevalenza di un materiale rispetto ad un altro? (Es: se ho un campione con maggiore quantitativo di “plastica” piuttosto che di “carta”, la classificazione si baserà sul materiale prevalente?)

Non esattamente, anche se talora il materiale prevalente può essere determinante. La regola generale dice infatti che, nel caso di prodotti misti, la classifica si effettua sulla base del materiale che conferisce al prodotto il carattere essenziale e, talora, tale materiale potrebbe non essere quello prevalente (ad es in peso o in volume).

Ricambi per macchinari: ora, con l’embargo Russia, è necessario individuare per ogni singolo ricambio la sua specifica classifica? Sì, lo è ora, ma anche in precedenza lo era, indispensabile identificare ogni oggetto anche se ricambio attraverso il suo HS specifico.

A livello pratico ci sono degli strumenti che aiutano nell'export control: software/ERP/applicazioni altro? Si, moltissimi sia a livello commerciale, sia a disposizione del pubblico come, ad esempio, la banca dati “Tariffa Doganale” curata direttamente da ADM.

https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/

Per ottenere un livello di automazione apprezzabile, al fine di individuare le restrizioni, si dovrà tuttavia ricorrere a soluzioni commerciali (software acquistabili sul mercato).

In quale allegato di quale regolamento UE si trova l'elenco completo dei beni industriali (con relativo codice doganale) il cui export è vietato dal regime sanzionatorio verso la Russia? È consultabile nel testo consolidato del Reg. 833/2014.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20221204&qid=1671444018827

Quanto però alla possibilità di avere per ogni bene ristretto il codice doganale, si dovrà ricorrere alla banca dati “Tariffa Doganale” curata direttamente da ADM.

https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/

Non va tuttavia trascurata la necessità di verificare che il bene non sia duale. Anche in questo caso la banca dati “Tariffa Doganale” può essere d’aiuto.

Dove sono reperibili tutti i codici esenzione TARIC? Esiste una versione aggiornata della dichiarazione di libera esportazione? Spesso i trasportatori ne danno una versione con regolamenti che in eurlex risultano superati.

In realtà la dichiarazione di libera esportazione non è richiesta dalle autorità doganali e viene pertanto predisposta dai rappresentanti in dogana (trasportatori) allo scopo di disporre delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione doganale.

I corretti riferimenti normativi relativi alla necessità di dichiarazioni che attestino la libera esportazione di beni sono reperiti nella banca dati “tariffa doganale”, in corrispondenza della voce doganale di interesse.

https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/

Noi abbiamo provato ad utilizzare la piattaforma e-licensing ma abbiamo riscontrato problemi tecnici, (errore 5203) che non riusciamo a risolvere

È possibile rivolgersi all’UAMA, autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni dual use e alla gestione dell’e-licencing: uama.dualuse@esteri.it

È possibile altresì richiedere supporto a consulenti qualificati che potranno aiutare a risolvere il problema.

In caso di esportazione con partenza Rimini e destinazione San Marino, quale è la dogana preposta per lo scarico della licenza dual use?

Lo scarico della licenza dual use verrà effettuato presso ufficio tributario di S. Marino che corrisponde alla Dogana di Rimini.

Come sono collegate le varie piattaforme Aida - e-licencing e quali sono le modalità di accesso? In realtà, ciascuna Autorità ha competenze specifiche relative ad attività di propria competenza. La piattaforma Aida è gestita dall’Agenzia delle Dogane e fornisce indicazioni sulla classifica doganale, normativa e certificazioni import/export e altro.

https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/

Per quanto riguarda e-licencing (gestita dall’UAMA, presso il Ministero degli Esteri), al seguente collegamento è disponibile un approfondimento tecnico esplicativo:

https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/09/TERZO-COMUNICATO-TECNICO.pdf

Per l’inoltro delle richieste di autorizzazione dual use (modalità e-licensing):

https://webgate.ec.europa.eu/frontoffice/welcome

Esiste un elenco dei codici/certificati Y con indicazione del relativo regolamento UE in vigore? Si, è reperibile su AIDA Taric

https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/

Selezionare in sequenza:

- certificati

- comunitari

- tipo “Y”

ALTRO

La regolamentazione delle operazioni di import /export appare alquanto complessa, articolata e soggetta a continui aggiornamenti. È consigliabile che un’impresa si affidi a un consulente in materia? In questo caso quale può essere la figura di riferimento?

La soluzione ideale sarebbe quella di procedere alla formazione del proprio personale sui vari aspetti connessi alle operazioni di import e di export. Al riguardo vi è un’ampia offerta formativa in Italia. Per interventi formativi di breve durata, oltretutto molto frequentemente offerti a titolo gratuito, ci si può rivolgere ad ICE Agenzia (ad es. “Export kit Dogana”).

https://exportraining.ice.it/offerta-formativa/formazione-imprese/export-kit-dogana/

A tale proposito, si informa che il 24 gennaio prossimo si terrà un’ulteriore sessione formativa (Confindustria-ICE) con focus su origine e valore della merce.

Per quanto riguarda l’importanza della condivisione delle informazioni tra fornitori e clienti, spesso ci si trova a chiedere ai fornitori le nomenclature dei prodotti da loro forniti. Sovente viene risposto che, non operando sui mercati esteri, o non conoscendo l’uso finale del prodotto, non risulta possibile fornire tale informazione. È una risposta accettabile? Come è possibile replicare? La risposta è perfettamente accettabile, la responsabilità della classificazione di un bene ricade esclusivamente e completamente sull’esportatore o sull’importatore – o sull’operatore intra-unionale, se del caso – senza che i fornitori siano tenuti ad indicare tale informazione.

Esiste una versione aggiornata della dichiarazione di libera esportazione/importazione? Spesso vengono utilizzate versioni superate.

La dichiarazione di libera esportazione/importazione è un atto tra le parti che non ha alcuna rilevanza specifica nello sdoganamento delle merci. Infatti, essa viene utilizzata dai rappresentanti in dogana allo scopo di elencare i certificati eventualmente necessari per l’export o l’impor, tutti riportati nelle dichiarazioni doganali facendo ricorso a codici convenzionali (ad es. Y901: esportazione non soggetta a restrizioni duali).

In caso di merce da spedire extra UE per fiere, manifestazioni, esposizioni o in visione a clienti (dunque merce che rientrerà in Italia), oltre al CARNET ATA che richiede un minimo di 4 giorni per l’emissione dalla CCIAA, esistono altre procedure per evitare i dazi? La temporanea esportazione ha procedure snelle e rapide o lunghe e complesse?

Il carnet ATA non è altro che una notevole semplificazione della procedura di temporanea esportazione con il vantaggio di consentire, laddove possibile, anche l’ammissione temporanea nel paese dove le merci verranno esposte e non solo: nel caso di più fiere anche in diversi paesi o più clienti, è possibile utilizzare un unico carnet ATA specificando in ogni singolo volet le merci che effettivamente andranno in visione. La temporanea esportazione “ordinaria” può essere l’unica soluzione in caso di perfezionamento passivo o nel caso di merce destinata ad essere usata e non solo esposta in un paese terzo.

Relativamente ad una stessa nomenclatura combinata, è possibile che un fornitore cinese risulti essere esente da dazio antidumping in export mentre un altro, sempre cinese, sia assoggettato al dazio (quindi la mia società che importa il prodotto con il primo non pagherebbe dazio antidumping e con il secondo sì)? Si è possibile in quanto la procedura per l’eventuale definizione e applicazione dei dazi antidumping prevede un’istruttoria da parte delle Autorità UE (volta a verificare l’effettiva sussistenza del dumping) alla quale sono chiamate a collaborare le aziende del Paese in questione (in questo caso la Cina). Alle aziende cooperanti è concesso un dazio inferiore o l’esenzione.